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Legge sui seggiolini antiabbandono: tutto quello che c’è da sapere

La legge sui seggiolini antiabbandono è entrata in vigore ufficialmente alla mezzanotte del 20 febbraio 2020. Tuttavia a seguito di quella data l’entrata effettiva e la possibilità di subire controlli e sanzioni è slittata al sei marzo 2020. Questo perché sono stati concessi ulteriori quindici giorni di proroga per adeguarsi alle disposizioni normative. Ma di cosa parla la legge? Quali sono le sanzioni previste? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’obbligo di dotarsi del seggiolino antiabbandono.

Cosa dice la legge?

La legge sui seggiolini antiabbandono obbliga i conducenti di automobili che trasportano bambini fino a quattro anni di età a dotarsi di un seggiolino antiabbandono o comunque di un dispositivo che funzioni a tale scopo. Il funzionamento del dispositivo o seggiolino antiabbandono deve essere automatico e non manuale, motivo per cui si deve adattare al sistema di alimentazione elettrico della macchina. Questo sensore invia una notifica sullo smartphone del conducente tramite Bluetooth e lo allerta di aver dimenticato il bambino in auto. Successivamente in caso di mancata risposta invia degli sms di notifica ai contatti pre-impostati che li avvisa dell’emergenza indicando anche il luogo dove è parcheggiata l’auto. In caso di inottemperanza sono previste sanzioni fino a trecentosessanta euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente. La legge ha predisposto anche una piattaforma dalla quale è possibile richiedere un bonus di trenta euro per l’acquisto del dispositivo. Il bonus si ottiene accedendo alla piattaforma tramite le proprie credenziali Spid.

Come si riconoscono i seggiolini idonei?

Come capire quali seggiolini sono considerati idonei dalla legge? Il punto riguarda tipo di alimentazione dell’automobile, omologazione per il trasporto su strada e attivazione automatica dello stesso. Quindi un dispositivo antiabbandono, per essere a norma, deve essere certificato dall’omologazione del produttore e deve potersi attivare senza un controllo manuale diretto in base al tipo di alimentazione elettrica del veicolo. Questo significa che se non disponi di un’auto ad alimentazione elettrica continua dovresti optare per modelli che si alimentano a batteria. Al contrario se la tua auto è disposta di sistema Bluetooth potrai optare per dispositivi automatici che si collegano direttamente via cavo USB. Ciò che conta ai fini della norma è l’attivazione del dispositivo anche a macchina spenta. Questo è possibile solo quando si acquista un dispositivo autorizzato di cui troverai a breve una lista sul sito del Ministero dei Trasporti.

Modelli e tipologie

Quanto all’argomento modelli e tipologie devi sapere che in commercio esistono sensori indipendenti ed integrati. I primi sono simili a tappetini e si applicano sotto la seduta del seggiolino per poi essere collegati via Bluetooth al proprio smartphone. I sensori integrati svolgono la stessa funziona ma sono già montati su un nuovo seggiolino che dovrai acquistare per intero. Inizialmente questi ultimi sono letteralmente andati a ruba perché si riteneva che applicare un dispositivo esterno ad un seggiolino preesistente potesse far venir meno il requisito dell’omologazione. Il dubbio resta ancora nell’aria ma i produttori di sensori indipendenti garantiscono che questi piccoli tappetini non abbiano nulla a che vedere con eventuali problemi di omologazione. Sicuramente in futuro arriveranno maggiori chiarimenti dal sito ministeriale, per cui seguiranno aggiornamenti.

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